By 43zero58 25 Giu 2009 in OGM
ABSTRACT
Il 27 luglio 2007, l’Austria ha invocato l’Articolo 23 della Direttiva 2001/18/CE (clausola di salvaguardia) per vietare provvisoriamente la commercializzazione dell’olio di semi di colza geneticamente modificata GT73 sul suo territorio. L’Austria ha fornito motivi dettagliati riportati nei documenti giustificativi.
Il 17 aprile 2008, la Commissione Europea ha chiesto all’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) di fornire un parere scientifico sulla dichiarazione e sui documenti presentati dall’Austria, nel contesto della clausola di salvaguardia invocata ai sensi dell’Articolo 23 della Direttiva 2001/18 / CE.
Alla luce delle informazioni fornite dall’Austria a sostegno della sua clausola di salvaguardia e, dopo aver esaminato tutte le pubblicazioni scientifiche, il gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati (gruppo GMO) dell’EFSA ha concluso che, in termini di rischio per la salute umana e animale e per l’ambiente, non sono state presentate nuove prove scientifiche che possano invalidare la precedente valutazione del rischio dell’olio di semi di colza GT73. Il gruppo GMO dell’EFSA ha concluso che non sono stati forniti nuovi dati scientifici o informazioni a sostegno degli effetti negativi provocati dall’olio di semi di colza GT73 sull’ambiente e sulla salute umana e animale, in Austria. Pertanto, non sono state fornite specifiche prove scientifiche, in termini di rischio per la salute umana e animale e per l’ambiente, tali da giustificare l’invocazione di una clausola di salvaguardia ai sensi dell’Articolo 23 della Direttiva 2001/18/CE.
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